Commissione di massimo scoperto

Corrispettivo pagato dal cliente per compensare  la banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto.
Nella pratica bancaria è dato individuare due differenti metodi di calcolo del corrispettivo: un compenso dovuto allorché il saldo del cliente risulti debitore oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento; un compenso parametrato alla somma resa disponibile dall'intermediario ma non utilizzata dal cliente.
La ragione economica sottostante alla prima delle applicazioni evidenziate viene individuata nella circostanza che la banca non fa previsioni sul singolo rapporto ma sulla totalità dei rapporti con i propri clienti, non destinando allora risorse per l'ipotesi in cui tutti i clienti utilizzino contemporaneamente e per l'intero l'apertura di credito concessa, ma riservando la provvista a previsioni medie di utilizzo. In tal caso, ragionando sulla massa, utilizzi superiori alle previsioni statistiche determinano per la banca la necessità di rivolgersi a sua volta ad altri intermediari, il che costituisce un costo aggiuntivo poi addebitato al cliente.
Tale applicazione della clausola, peraltro, viene a sovrapporsi alla disciplina dei frutti civili, sottospecie interessi, poiché in entrambi i casi si assiste a una ipotesi di corrispettivo per il godimento da parte di soggetti terzi (i clienti) di beni propri (della banca), sebbene con metodi di calcolo differenti.
Non confondibile, al contrario, la commissione di massimo scoperto con gli interessi nella seconda ipotesi, ove non si ha un corrispettivo per il godimento da parte di soggetti terzi di beni propri, bensì un corrispettivo per il mancato godimento da parte di terzi di beni propri.