Market abuse
Condotte poste in essere sul mercato degli strumenti finanziari e consistenti nell'approfittare di informazioni confidenziali, nel falsare il meccanismo di determinazione dei prezzi o nel divulgare sul mercato informazioni false o ingannevoli.
La legge vieta tali operazioni prevedendo sanzioni sia amministrative (sanzione pecuniaria) che penali (reclusione e multa), unitamente a pene e sanzioni amministrative accessorie (per esempio, interdizione dai pubblici uffici o dalla professione).
Scopo della disciplina è quello di tutelare la trasparenza e l'integrità dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori.
La legge italiana, sulla scorta della disciplina comunitaria, suddivide gli abusi in due classi: l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.
L'abuso di informazioni privilegiate consiste nella condotta di chi, essendo in possesso di informazioni "privilegiate" (cioè informazioni precise su uno strumento finanziario o una società emittente, non ancora di pubblico dominio e idonee, ove diffuse, a influire sul prezzo dello strumento finanziario) in ragione dei rapporti con la società emittente (per esempio, membro dell'organo di amministrazione, direzione o controllo), utilizza tali informazioni per compiere operazioni, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari (cosiddetto insider trading); comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro (cosiddetto tipping); raccomanda o induce ad altri al compimento delle operazioni sopra dette (cosiddetto tuyautage).
La manipolazione del mercato consiste invece nella diffusione di informazioni false o fuorvianti sulla domanda, l'offerta o il prezzo di strumenti finanziari, nonché nell'utilizzo di artifici aventi il medesimo scopo; nel compimento di operazioni simulate o nella fissazione del prezzo di uno strumento finanziario a livelli anomali o artificiali.
È previsto l'obbligo degli intermediari di segnalare alla Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa) le operazioni sospettate di costituire abuso di mercato.